{"id":234,"date":"2026-05-25T10:01:03","date_gmt":"2026-05-25T10:01:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/?p=234"},"modified":"2026-05-25T10:01:03","modified_gmt":"2026-05-25T10:01:03","slug":"terzo-settore-e-forma-dimpresaa-domanda-i-chiarimenti-ministeriali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/terzo-settore-e-forma-dimpresaa-domanda-i-chiarimenti-ministeriali\/","title":{"rendered":"Terzo settore e forma d\u2019impresa:a domanda, i chiarimenti ministeriali"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fa luce sulle possibili situazioni di doppia iscrizione al Runts e al Registro delle imprese per Ets diversi dalle imprese sociali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fiscooggi.it\/portale\/o\/adaptive-media\/image\/338945\/Preview-800x0\/sogei%20solidarieta%20amore%20volontariato.jpg\" alt=\"\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la recente&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti\/ets-esercizio-attivita-esclusivamente-o-principalmente-forma-di-impresa-commerciale\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">nota n. 7741<\/a>&nbsp;del 15 maggio 2026 pubblicata nella sezione \u201crisposte ai quesiti\u201d del proprio sito istituzionale, dirime alcuni dubbi relativi all\u2019iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) degli Ets che svolgono la propria attivit\u00e0 esclusivamente o principalmente in forma d\u2019impresa commerciale. Per tali soggetti, l\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=104&amp;tabID=0.8298684148665065&amp;title=lbl.dettaglioAtto\">articolo 11, comma 2<\/a>&nbsp;del codice del Terzo settore richiede una doppia iscrizione, oltre che al Runts, anche al Registro delle imprese. L\u2019esigenza del chiarimento nasce dai quesiti posti dagli uffici del Runts e che sono riassumibili in tre capi principali, consequenziali tra loro:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>primo, se nella definizione di Ente del Terzo settore (Ets) che esercitano esclusivamente o principalmente attivit\u00e0 di impresa commerciale &#8211; tenuti all\u2019iscrizione nel Registro delle imprese &#8211; rientrino soltanto le cosiddette \u201cimprese sociali\u201d o anche altre tipologie di Ets \u201ccommerciali\u201d<\/li>\n\n\n\n<li>secondo, se l\u2019eventuale iscrizione e permanenza nel Runts degli Ets commerciali diversi dalle imprese sociali, ma operanti prevalentemente o esclusivamente con logiche di mercato, sia in conflitto con la disciplina delle \u201cattivit\u00e0 diverse\u201d (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-02&amp;atto.codiceRedazionale=17G00128&amp;atto.articolo.numero=104&amp;tabID=0.8298684148665065&amp;title=lbl.dettaglioAtto\">articolo 6<\/a>\u00a0del codice del Terzo settore) e, in particolare, con l\u2019ulteriore previsione che dispone la cancellazione dal Registro unico dell\u2019ente che, per due anni consecutivi, non rispetti il rapporto di prevalenza tra attivit\u00e0 di interesse generale e attivit\u00e0 diverse (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/atto\/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-26&amp;atto.codiceRedazionale=21G00115&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10\">articolo 4, comma 3, del Dm n. 107\/2021<\/a>)<\/li>\n\n\n\n<li>terzo, eventualmente quali siano gli enti diversi dalle imprese sociali iscritti al Runts che debbano iscriversi nel Registro delle imprese, considerato che, per caratteristiche proprie, una organizzazione di volontariato (<em>Odv<\/em>) non dovrebbe configurarsi come ente commerciale.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Gli Ets soggetti a doppia iscrizione, Runts-Registro delle imprese<\/strong><br>Sul primo quesito, il ministero chiarisce che \u00e8 possibile che vi siano Enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, che svolgono la propria attivit\u00e0 esclusivamente o principalmente nella forma di impresa commerciale e che questi sono tenuti alla doppia iscrizione, sia al Runts (in una sezione diversa da quella delle imprese sociali) sia al Registro delle imprese.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 dipende da una lettura puntuale del Codice del Terzo settore e in particolare dell\u2019articolo 11, i cui tre commi individuano tre categorie di enti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>gli Ets in generale, per i quali l\u2019iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore ha natura costitutiva per la qualifica di Ets (comma 1);<\/li>\n\n\n\n<li>gli Ets su cui \u00e8 incentrato il chiarimento, cio\u00e8 quelli che operano esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che, oltre al Runts, sono soggetti all\u2019obbligo di iscrizione anche al Registro delle imprese (comma 2)<\/li>\n\n\n\n<li>le imprese sociali, per le quali l\u2019iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese \u201cassorbe\u201d quella nel Runts, rendendo superflua la doppia iscrizione e imponendo un collegamento stabile tra i due registri, con la sezione \u201cimprese sociali\u201d del Runts intesa come proiezione di quella del Registro delle imprese (comma 3).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ne discende un effetto di carattere pratico: se si chiede se un Ets imprenditoriale non qualificabile come impresa sociale possa iscriversi al Runts in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata alla sezione \u201cimprese sociali\u201d del Registro imprese, \u201c<em>la risposta non pu\u00f2 che essere affermativa\u201d<\/em>, conclude il ministero, perch\u00e9 &#8211; salvo il canale speciale delle imprese sociali &#8211; la qualifica di Ets presuppone comunque l\u2019iscrizione nel Runts.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nessun conflitto con la disciplina delle \u201cattivit\u00e0 diverse\u201d<\/strong><br>Sul secondo quesito, il ministero invita a evitare un equivoco ricorrente, cio\u00e8 la sovrapposizione tra \u201c<em>attivit\u00e0 di interesse generale svolta in forma d\u2019impresa<\/em>\u201d e \u201c<em>attivit\u00e0 diverse<\/em>\u201d. L\u2019Ets, infatti, pu\u00f2 svolgere l\u2019attivit\u00e0 di interesse generale in forma organizzata e professionale, operando sul mercato con metodo economico idoneo alla remunerazione dei fattori produttivi (con richiamo all\u2019articolo 2082 del codice civile) e, contestualmente, generare ricavi da attivit\u00e0 diverse entro i limiti dell\u2019articolo 6 del codice del Terzo settore e del relativo decreto ministeriale attuativo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In una simile ipotesi l\u2019ente, proprio perch\u00e9 opera in forma di impresa, sar\u00e0 tenuto all\u2019iscrizione nel Registro imprese, potr\u00e0 anche produrre utili ma non distribuirli (neppure indirettamente) dovendo reinvestirli nelle attivit\u00e0 statutarie o nel patrimonio, e soprattutto non incorrer\u00e0 nella cancellazione collegata alla violazione dei limiti delle attivit\u00e0 diverse, perch\u00e9 quella misura riguarda l\u2019eccesso di attivit\u00e0 \u201csecondarie e strumentali\u201d rispetto alle principali e non la scelta di svolgere le attivit\u00e0 di interesse generale con modalit\u00e0 imprenditoriali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il ministero rimarca inoltre la distinzione tra nozione civilistica di impresa e qualifica fiscale di ente commerciale: l\u2019articolo 11, comma 2 \u201c<em>ha una valenza prettamente civilistica<\/em>\u201d e \u201c<em>mira a far emergere realt\u00e0 che, pur essendo ETS, operano stabilmente sul mercato<\/em>\u201d, assicurando conoscibilit\u00e0 ai terzi tramite l\u2019iscrizione al Registro delle imprese, mentre l\u2019iscrizione al Runts rende pubblica la qualificazione giuridica di Ets.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questa logica si colloca anche l\u2019articolo 13, comma 5, che impone agli Ets in forma d\u2019impresa il deposito del bilancio presso il Registro imprese.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il ministero evidenzia che se un Ets imprenditoriale \u00e8 sicuramente un ente commerciale anche ai fini fiscali, non \u00e8 sempre vero il contrario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La qualifica di ente commerciale \u00e8 delineata dall\u2019articolo 79 del Cts, che, al comma 5, qualifica fiscalmente come enti commerciali, indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli Ets che generano proventi derivanti dalle attivit\u00e0 di interesse generale, \u201c<em>svolte in forma d\u2019impresa non in conformit\u00e0 ai criteri indicati nei commi 2 e 3<\/em>\u201d del medesimo articolo, e delle attivit\u00e0 diverse previste dall\u2019articolo 6 in misura superiore rispetto alle entrate da attivit\u00e0 non commerciali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019ambito della disciplina in materia fiscale, questo riferimento alla \u201c<em>forma d\u2019impresa<\/em>\u201d specifica il ministero, appare finalizzato esclusivamente a rimarcare il mancato rispetto da parte dell\u2019Ets (fiscalmente) commerciale dei criteri di non commercialit\u00e0 indicati nei commi precedenti del medesimo articolo 79, come confermato anche dall\u2019esame della circolare n. 1\/2026 dell\u2019Agenzia delle entrate (vedi articolo \u201c<a href=\"https:\/\/www.fiscooggi.it\/portale\/-\/codice-del-terzo-settore-i-primi-chiarimenti-dell-agenzia\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><em>Codice del Terzo settore: i primi chiarimenti dell\u2019Agenzia<\/em><\/a>\u201d). Tuttavia, ai fini fiscali le previsioni dell\u2019articolo 79, commi 2 e 2-bis del Cts collegano la natura commerciale delle attivit\u00e0 di interesse generale al superamento dei ricavi sui costi, circostanza che presuppone una gestione tendenzialmente ispirata ad un modello economico. La qualifica di impresa rilevante ai sensi del codice civile presuppone, invece, oltre al metodo economico, anche un\u2019organizzazione strutturale dei fattori di produzione e un esercizio abituale dell\u2019attivit\u00e0 economica, non essendo sufficiente il conseguimento, anche sporadico e limitato a un solo esercizio, di un certo utile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ne consegue che sono tenuti ad iscriversi nel Registro delle imprese in forza dell\u2019articolo 11, comma 2 del Cts non gli Ets con la qualifica fiscale di ente commerciale in ragione del mero superamento dei limiti \u201cquantitativi\u201d di non commercialit\u00e0 indicati all\u2019articolo 79, commi 2 e 2-bis, ma soltanto quanti, fra essi, integrino anche i requisiti \u201cqualitativi\u201d di impresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Identificazione in teoria, difficile ma non impossibile nella pratica<\/strong><br>Quanto al terzo quesito, il ministero riconosce che individuare tali soggetti non \u00e8 sempre agevole, anche perch\u00e9 gli enti in forma societaria, in linea di principio, non trovano collocazione tra gli Ets se non nel perimetro delle imprese sociali, ma non esclude a priori che associazioni e fondazioni possano \u201c<em>operare esclusivamente o prevalentemente come imprese<\/em>\u201d, svolgendo attivit\u00e0 in modo organizzato e professionale nel rispetto di criteri di sostenibilit\u00e0 economica tra costi e ricavi \u201c<em>senza precludersi o addirittura perseguendo la realizzazione di utili; ipotesi, questa, che potrebbe apparire distante dalla percezione tradizionale che si ha di tali enti, ma che non pu\u00f2 essere esclusa a priori<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al contempo, la nota sottolinea che alcune tipologie di Ets \u2013 \u201c<em>ODV ed enti filantropici da un lato, APS e societ\u00e0 di mutuo soccorso dall\u2019altro<\/em>\u201d &#8211; beneficiano di regimi fiscali peculiari e presentano caratteristiche strutturali che, di fatto, rendono poco compatibile un modello organizzativo imprenditoriale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le organizzazioni di volontariato, ad esempio, la stessa disciplina richiede che talune attivit\u00e0 siano svolte \u201c<em>senza l\u2019impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialit\u00e0 sul mercato<\/em>\u201d, e per gli enti filantropici l\u2019identit\u00e0 tipologica \u00e8 legata a risorse provenienti prevalentemente da contributi, donazioni, lasciti, rendite e raccolta fondi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 non implica, tuttavia, \u201c<em>che tali enti non possano assumere astrattamente la qualifica di enti fiscalmente commerciali<\/em>\u201d perch\u00e9 la natura imprenditoriale non \u00e8 sovrapponibile alla qualifica fiscale. Proprio per evitare commistioni, il ministero conclude che la valutazione della \u201ccommercialit\u00e0\u201d fiscale non deve essere rimessa agli uffici del Runts, ma compete all\u2019amministrazione finanziaria. Mentre il Runts deve concentrarsi sul rispetto delle \u201c<em>disposizioni ordinamentali<\/em>\u201d che fondano l\u2019iscrizione e la permanenza nelle sezioni, valutando semmai migrazioni di sezione o incompatibilit\u00e0 sopravvenute con la permanenza nel Registro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fa luce sulle possibili situazioni di doppia iscrizione al Runts e al Registro delle imprese per Ets diversi dalle imprese sociali Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la recente&nbsp;nota n. 7741&nbsp;del 15 maggio 2026 pubblicata nella sezione \u201crisposte ai quesiti\u201d del proprio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-234","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=234"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/234\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":235,"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/234\/revisions\/235"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.caflavoro.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}